Statuto
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AMICI DELLA “COLONIA VENEZIA” DI PERUIBE
(SAN PAOLO - BRASILE) ONLUS
Art. 1 – Denominazione e sede
Viene costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia l’ Ente del Terzo Settore denominato
ODV - Amici della “Colonia Venezia” di Peruibe (S.P. - Brasile)
(in seguito denominato “Colonia Venezia”)
che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e utilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali.
“Colonia Venezia” ha sede in Milano, via Tucidide 17. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 – Statuto
“Colonia Venezia” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti a “Colonia Venezia”; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Art. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 – Finalità e attività
“Colonia Venezia” esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:
- Beneficenza,
- sostegno a distanza,
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
così come previsto all'articolo 5 comma 1 lettera u) del D. Lgs 117/2017; mediante la realizzazione delle seguenti azioni con finalità di solidarietà sociale, con l’obiettivo di valorizzazione e sussistenza a giovani (bambini e ragazzi) in difficoltà e in stato di indigenza.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, “Colonia Venezia” si propone come sostegno finanziario e progettuale nei confronti della Colonia Venezia di Peruibe (San Paolo - Brasile), fondata a partire dal 1986 dal padre domenicano veneziano Giorgio Callegari (1936 – 2003), gestita dal Centro Ecumenico de Publicaçoes e Estudios “Frei Tito de Alencar Lima “ (C.E.P.E. – San Paolo - Brasile), che offre assistenza e formazione a bambini e ragazzi bisognosi in età fra i 6 e 16 anni.
“Colonia Venezia” concretizza pertanto le seguenti azioni:
Raccogliere fondi per sostenere le attività della Colonia Venezia di Peruibe volte all'accoglienza dei bambini e ragazzi di strada della periferia di Peruibe, una delle zone più povere ed emarginate del litorale Atlantico a sud di San Paolo.
Inviare i fondi raccolti al CEPE, in Brasile, dove, nel centro di accoglienza Colonia Venezia” di Peruibe , i ragazzi ricevono formazione di base e professionale, e alimentazione.
Per il raggiungimento dei citati obbiettivi si utilizzano diversi mezzi tra i quali:
promuovere iniziative e manifestazioni per la raccolta dei fondi, e aggiornare e perfezionare le azioni di solidarietà e assistenza a favore della Colonia Venezia di Peruibe, compreso l’invio di volontari desiderosi di lavorare in detta struttura e di quanti desiderano conoscere le strutture stesse e/o i bambini adottati a distanza.
mantenere contatti con le Istituzioni locali, Enti, gruppi e singole persone al fine di individuare, sollecitare e realizzare possibili interventi e finanziamenti a favore della “Colonia Venezia” nel quadro delle possibilità offerte dalla legislazione vigente.
Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 6 – Ammissione
Sono associati a “Colonia Venezia” tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione a “Colonia Venezia” è deliberata dal Comitato esecutivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Comitato esecutivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati a “Colonia Venezia” hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci incluso il bilancio sociale, se previsto, consultare i verbali;
votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con pagamento della quota associativa, se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Legs117/17 e s.m.i...
e il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutatile né rimborsabile.
Art. 8 - Qualifica di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
Art. 9 - Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L’esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Art. 10 -Gli organi sociali
Sono organi dell’associazione:
Assemblea degli associati
Comitato esecutivo
Presidente
Vicepresidente
Organo di revisione e organo di controllo, se previsti
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 11 - L’Assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 - Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando sono previsti, l’ organo di revisione e l’organo di controllo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull'esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Art 13 – Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Comitato esecutivo lo ritiene necessario.
E’ convocata dal Presidente dell’associazione mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso nella sede dell’associazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail,
Art. 14 - Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Comitato esecutivo non hanno diritto di voto.
Art. 15 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Se prevista anche per l’assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.
Art. 16 – Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo governa ed opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Comitato esecutivo è formato da un numero di 5. membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati . Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei componenti il Comitato esecutivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Comitato esecutivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dello stesso Comitato.
Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’associazione,,
attua le deliberazioni dell’assemblea;
predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell’assemblea e cura gli altri adempimenti previsti dalla legge;
predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
è responsabile degli adempimenti connessi alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);
disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato esecutivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 17 - Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Comitato esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Comitato esecutivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato esecutivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato esecutivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 18 - Organo di controllo
L’Organo di controllo , anche monocratico, è nominato nei casi, nei modi e con i compiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017
Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti
E’ nominato nei casi, nei modi e con i compiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 20 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del R.U.N.T.S..
Art. 21 - I beni
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 23– Bilancio
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Comitato esecutivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e viene depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 24 – Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 25 – Convenzioni
Le convenzioni tra associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione , quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede associazione.
Art. 26 - Personale retribuito
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28 - Responsabilità dell’ Associazione
L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 29 – Assicurazione dell’Associazione
L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.
Art. 30 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 31 – Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali.
libro degli associati, tenuto a cura del Comitato esecutivo,
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Comitato esecutivo,
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, se funzionanti.
Il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato esecutivo,
Il libro della contabilità come previsto nel D. Lgs, 117/2017.
Tutti gli associati, in regola con la quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell’associazione entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata dall'organo competente.
Art. 32 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 33 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art.104 del D. Lgs. 117/2017 in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’articolo 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X° del D. Lgs. 117/2017-
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo avere ottenuto al R.U.N.T.S.